Il rumore di una vetrina che si infrange dura pochi istanti. Quando la folla si allontana, restano i vetri sul marciapiede, la merce danneggiata e una serranda che non può riaprire. Per un commerciante che fatica ogni mese a pagare affitto, fornitori e stipendi, quel danno può significare molto più di una giornata di lavoro perduta. La protesta è finita. Per lui, le conseguenze cominciano adesso.
A Torino, il 17 ottobre, alcuni organizzatori del corteo contro il carovita hanno intimato a gruppi di giovanissimi di togliere i cappucci, impedendo ad altri di superare la testa della manifestazione. Il tentativo non è bastato. Gli scontri si sono spostati verso la stazione di Porta Nuova; secondo la Questura, dodici persone, dieci delle quali minorenni, sono state fermate e trovate in possesso di molotov, petardi assemblati e oggetti contundenti. Le loro posizioni sono ancora al vaglio delle Autorità.
Nello stesso pomeriggio, a Milano, il corteo di «Italia in Piazza» è stato attraversato da sassaiole, danneggiamenti e scontri con la polizia. In corso Vittorio Emanuele è stata infranta la vetrina di Foot Locker, con saccheggio del punto vendita, e sono stati segnalati danni anche alla Rinascente. ANSA ha riferito di circa cinquanta fermati, quasi la metà minorenni; a Bologna la Questura ha segnalato 36 operatori feriti o contusi. In Francia, le manifestazioni hanno riunito 550.000 persone secondo il Ministero dell'Interno e 800.000 secondo gli organizzatori. Accanto ai cortei si sono verificati saccheggi, incendi e aggressioni; a Limoges è stato incendiato il Municipio. Il Primo ministro Sébastien Lecornu ha comunicato un bilancio provvisorio di 1.200 fermati e 150 poliziotti feriti.
La contemporaneità degli episodi non dimostra l'esistenza di collegamenti operativi tra i gruppi coinvolti. Pone, tuttavia, una questione che supera la cronaca: come può una mobilitazione legittima essere attraversata, e talvolta sopraffatta, da soggetti che ricorrono deliberatamente alla violenza?
Quando manifestare non significa più protestare
L'articolo 17 della Costituzione italiana riconosce il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'applicazione dell'articolo 11 della Convenzione, ha inoltre chiarito che gli atti violenti di alcuni partecipanti non privano automaticamente gli altri della tutela riconosciuta alle manifestazioni pacifiche; per valutare le condotte individuali assumono rilievo le intenzioni, i comportamenti concretamente tenuti e l'eventuale partecipazione agli episodi violenti.
Il dissenso, anche radicale, rientra nell'esercizio delle libertà democratiche. Aggredire persone, incendiare edifici o danneggiare beni costituisce invece una condotta distinta, la cui eventuale rilevanza penale non viene meno per la natura delle rivendicazioni avanzate. Gli episodi di Torino mostrano inoltre come la violenza possa sottrarre agli stessi promotori il controllo della manifestazione, condizionando la libertà di chi intende parteciparvi pacificamente. Le rivolte che prendono di mira persone, esercizi commerciali e servizi pubblici meritano una condanna esplicita; non rappresentano una forma più incisiva di protesta: trasferiscono su cittadini estranei alla contesa il costo di una violenza deliberata.
Le Bon, Bernays e la folla nell'ecosistema digitale
Nel 1895, Gustave Le Bon descriveva nella Psychologie des foules la suggestione e il contagio emotivo come meccanismi capaci di influenzare il comportamento individuale all'interno della moltitudine. Edward Bernays, in Propaganda (1928), affrontava il fenomeno da una prospettiva differente: la possibilità di orientare deliberatamente opinioni e atteggiamenti collettivi attraverso messaggi, simboli e organizzazione della comunicazione.
Le due prospettive aiutano a comprendere dinamiche differenti, ma richiedono una lettura critica. John Drury, nella revisione scientifica The Psychology of Crowd Behavior, pubblicata sull'Annual Review of Psychology nel 2026, evidenzia il ruolo dell'identità sociale condivisa, delle norme del gruppo e delle interazioni con le autorità. La folla non costituisce necessariamente una massa irrazionale; anche i comportamenti violenti dipendono da contesti e relazioni specifiche.
Le piattaforme digitali introducono un'ulteriore variabile. Prima del 17 ottobre, Le Monde aveva individuato profili TikTok sospetti, utilizzati per promuovere le manifestazioni francesi anche attraverso contenuti generati con intelligenza artificiale. Secondo i dati Visibrain riportati dal quotidiano, dal 27 settembre erano stati pubblicati circa 460.000 messaggi relativi alla mobilitazione. Il dato misura l'ampiezza della conversazione online, senza fornire indicazioni sul numero dei partecipanti o sulle loro intenzioni. VIGINUM, il servizio francese competente nel contrasto alle ingerenze digitali straniere, non aveva individuato un'amplificazione estera significativa.
La circolazione dei messaggi può favorire aggregazioni rapide, imitazione e riconoscimento reciproco, anche senza una direzione centralizzata. Occorre però distinguere questa capacità di mobilitazione dall'organizzazione delle violenze. La diffusione di contenuti online, da sola, non dimostra l'esistenza di soggetti intenzionati a manipolare la protesta né consente di attribuire agli algoritmi una responsabilità causale negli scontri.
Violenza organizzata o minaccia eversiva?
A Torino, il possesso di molotov e altri strumenti offensivi, riferito dalla polizia, pone interrogativi sulla preparazione di alcune condotte. In Francia, esponenti del governo hanno attribuito parte delle violenze ad ambienti dell'ultrasinistra radicale e a gruppi dediti ai saccheggi. Sono circostanze da approfondire, distinguendo le ipotesi investigative dalle responsabilità effettivamente accertate. Il Ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez ha inoltre descritto gruppi di saccheggiatori che hanno agito separatamente e si sono dispersi in più punti delle città, rendendo più difficile l'intervento delle forze dell'ordine.
Anche il riferimento ai black bloc richiede precisione. Hugo Rodde, in uno studio del 2021, descrive questa espressione come una tecnica di aggregazione e azione collettiva, piuttosto che come il nome di un'organizzazione stabile. A Milano, peraltro, ANSA ha distinto alcuni dei giovani coinvolti negli scontri dai black bloc. La somiglianza tra modalità operative non costituisce pertanto una prova dell'esistenza di un comando comune o di una struttura transnazionale.
Sul piano penalistico, l'articolo 270-bis del codice penale italiano disciplina le associazioni finalizzate al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico; l'articolo 270-sexies richiede, per la finalità terroristica, specifici presupposti oggettivi e soggettivi. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 191 del 2020, ha richiamato la necessaria potenzialità della condotta di arrecare un grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale. Analogamente, l'articolo 421-1 del Code pénal francese collega determinate condotte a un'impresa diretta a turbare gravemente l'ordine pubblico mediante intimidazione o terrore. La sola gravità degli scontri non soddisfa automaticamente tali condizioni.
Le fonti pubbliche attualmente disponibili non dimostrano una regia terroristica o eversiva comune agli episodi francesi e italiani. Rimane possibile che singoli nuclei abbiano organizzato preventivamente azioni violente: accertarlo richiede prove sui collegamenti tra i partecipanti, sulla preparazione e sulle finalità perseguite. La preparazione di uno scontro e il perseguimento di un progetto eversivo appartengono, infatti, a piani di responsabilità differenti. L'impiego di ordigni incendiari e l'azione di gruppi distinti offrono elementi concreti sui quali indirizzare gli accertamenti: disponibilità dei mezzi, eventuali accordi preventivi e responsabilità dei singoli partecipanti.
Per le istituzioni, la conseguenza è concreta. La prevenzione richiede capacità di analisi dei comportamenti e dei possibili collegamenti tra soggetti violenti, insieme a interventi proporzionati e all'accertamento individuale delle responsabilità. La tutela dei cittadini richiede anche di documentare i danneggiamenti e accertare chi ne risponda. Gli articoli 2043 del codice civile e 185 del codice penale prevedono, ricorrendone i presupposti, il risarcimento del danno: il costo delle devastazioni non deve rimanere a carico di chi le ha subite. Una risposta indiscriminata finirebbe per confondere chi manifesta con chi ne compromette lo svolgimento.
La capacità dello Stato di tutelare l'ordine pubblico si misura anche nella precisione di questa distinzione. Riconoscere tempestivamente la violenza, individuarne gli eventuali livelli organizzativi e perseguirne i responsabili sono condizioni necessarie per garantire che lo spazio costituzionale del dissenso rimanga effettivamente accessibile.
Resta però un interrogativo che precede la stessa qualificazione giuridica delle condotte e richiama il rapporto, proprio della tradizione del diritto naturale, tra legittimità e giustizia. La legge stabilisce ciò che è consentito e ciò che costituisce reato; il giudizio sulla giustizia di un comportamento chiama in causa anche il rispetto dei diritti altrui. Dove si colloca, allora, il confine oltre il quale una rivendicazione, pur nata dall'esigenza di ottenere giustizia, perde la propria legittimità imponendo ad altri il prezzo della sua affermazione?
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