1. Introduzione
Esiste, nel diritto internazionale contemporaneo, un'autorità in grado di stabilire - con effetto vincolante per le parti - chi abbia collocato un ordigno all'interno di una zona che un trattato ancora in vigore definisce demilitarizzata1?
L'interrogativo, apparentemente teorico, è divenuto concreto il 21 settembre 2026, quando un'esplosione nel settore occidentale della Zona Demilitarizzata coreana (DMZ), nell'area di Paju affidata alla 25ª Divisione di Fanteria della Repubblica di Corea, ha ferito militari sudcoreani impegnati nella bonifica di un itinerario. L'operazione doveva garantire un accesso sicuro alla squadra dello United Nations Command (UNC) incaricata di un'ispezione in loco nell'area.2 L'attività era preparatoria ad un'ispezione in loco dello UNC sulle misure di fortificazione nordcoreane, tra cui la posa di mine e la costruzione di recinzioni3.
Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalle autorità militari, le detonazioni sono state due: la prima, intorno alle 10:50, con conseguente ferimento di un sottufficiale; la seconda ha colpito il comandante del battaglione esploratori, un tenente colonnello, mentre si avvicinava per prestare soccorso4.
Il contingente contava diciotto effettivi, tra cui genieri. L'esplosione si sarebbe verificata durante il rientro, a operazione di bonifica già conclusa; l'ufficiale ha riportato l'amputazione traumatica della caviglia, il sottufficiale una frattura agli arti inferiori5.
L'ispezione dell'UNC era stata richiesta da Seoul dopo che i sistemi di sorveglianza avevano rilevato modifiche del terreno in prossimità della Linea di Demarcazione Militare (MDL).
Il Joint Chiefs of Staff sudcoreano ha dichiarato che i militari erano stati feriti da un'esplosione di causa ignota a sud della MDL.
Le ipotesi rimaste aperte sono molteplici: una mina sudcoreana, un ordigno collocato di recente da truppe nordcoreane sconfinate, oppure un ordigno nordcoreano trascinato a valle dalle piogge — rischio che lo stesso JCS aveva segnalato nel luglio precedente.
Si tratta del primo caso di ferimento grave da mina sul versante sudcoreano della DMZ dall'agosto 2015, quando mine in cassetta di legno di fabbricazione nordcoreana mutilarono due militari sudcoreani.
2. Il regime giuridico dell'Armistizio del 1953 e lo status della DMZ
La DMZ è una fascia di circa quattro chilometri di ampiezza — due per lato rispetto alla MDL — e di circa 248 chilometri di lunghezza (pari a 155 miglia terrestri), istituita dall'Articolo I dell'Accordo di Armistizio firmato a Panmunjom il 27 luglio 1953 dal Comandante in capo dello United Nations Command, da un lato, e dai comandanti dell'Esercito Popolare Coreano e dei Volontari del Popolo Cinese, dall'altro6.
L'Armistizio è un accordo di natura esclusivamente militare, concluso tra comandanti al fine di sospendere le ostilità in attesa di un regolamento politico che la Conferenza di Ginevra del 1954 non riuscì a produrre7.
La DMZ non è, pertanto, un confine internazionalmente riconosciuto, ma una zona cuscinetto il cui regime discende da un accordo mai formalmente sospeso né rinegoziato.
Il testo è preciso nel definire il divieto di condotte ostili. L'Articolo I vieta qualsiasi atto ostile all'interno, a partire da o contro la DMZ (par. 6), l'attraversamento della MDL senza specifica autorizzazione della Commissione Militare d'Armistizio (par. 7) e l'ingresso nella DMZ senza autorizzazione del comandante competente per la rispettiva metà (par. 8), limitando la presenza al personale di amministrazione civile e di soccorso autorizzato (parr. 9-10).
L'obbligo di rimuovere campi minati ed altri ostacoli dalla zona, invece, non si trova nell'Articolo I ma nell'Articolo II, par. 13(a), che imponeva il ritiro di forze e materiali e la segnalazione e rimozione di demolizioni e campi minati. La collocazione di mine a sud della MDL da parte di forze nordcoreane integrerebbe dunque, a un tempo, un atto ostile ex Art. I, par. 6, un attraversamento non autorizzato ex par. 7 ed una condotta contraria all'obbligo di sgombero di cui all'Art. II. Lo stesso UNC ha ribadito che la posa di mine a sud della MDL non può essere qualificata come attività difensiva e costituisce, di per sé, una violazione dell'Armistizio.
2.1. Il ruolo istituzionale dello United Nations Command
L'UNC non è il successore dei firmatari dell'Armistizio: è esso stesso firmatario, attraverso il proprio Comandante in capo, ed è il comando unificato raccomandato dalla Risoluzione 84 (1950) del Consiglio di Sicurezza. La Repubblica di Corea non sottoscrisse l'accordo, per l'opposizione del Presidente Syngman Rhee a una divisione che riteneva inaccettabile; per questa ragione la responsabilità per l'attuazione dell'Armistizio nella metà meridionale della DMZ resta incardinata nel Comandante dell'UNC, e qualsiasi operazione sudcoreana all'interno della zona, ivi comprese le attività di apertura di rotta, richiede il suo coordinamento e la sua autorizzazione.
| Organismo | Natura e base giuridica | Competenza nella DMZ |
|---|---|---|
| United Nations Command (UNC) | Comando multinazionale raccomandato dalla Ris. CdS 84 (1950); firmatario dell'Armistizio del 1953 | Attuazione dell'Armistizio, autorizzazione degli accessi, indagini sulle violazioni nella metà meridionale della DMZ |
| Combined Forces Command (CFC) | Comando bilaterale integrato ROK-USA, istituito nel 1978 | Pianificazione e condotta della difesa in caso di ripresa delle ostilità; nessuna funzione di garanzia dell'Armistizio |
| United States Forces Korea (USFK) | Comando nazionale delle forze statunitensi stazionate in Corea, nel quadro del Trattato di mutua difesa ROK-USA del 1953 | Supporto logistico e operativo; funzione distinta da quella di garanzia propria dell'UNC |
La circostanza che i militari feriti operassero in funzione di un'ispezione UNC rafforza l'argomento giurisdizionale: un minamento non autorizzato a sud della MDL non sarebbe un incidente locale tra forze contrapposte, ma un'offesa diretta all'autorità dell'organo cui l'Armistizio affida la propria attuazione.
2.2. Armistizio, jus ad bellum e jus in bello
La persistenza per oltre settant'anni di un regime d'armistizio genera un'interazione tra tre piani normativi. Sul piano dello jus ad bellum, l'Armistizio si colloca nel quadro del divieto dell'uso della forza di cui all'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite; resta, tuttavia, controverso se, tra parti di un conflitto sospeso ma non concluso, ogni violazione della tregua integri anche un uso della forza nelle relazioni internazionali, e la soglia dell'attacco armato ex art. 51 richiede comunque una gravità che un singolo episodio difficilmente raggiunge8.
Sul piano dello jus in bello, il conflitto coreano è un conflitto armato internazionale — in ragione del coinvolgimento dello UNC, della Cina e degli Stati Uniti, oltre che delle due Coree — la cui fase di ostilità attive è cessata nel 1953.
Sul piano del diritto dell'armistizio in senso stretto, il Regolamento dell'Aja del 1907 dispone che l'armistizio sospende le operazioni militari (art. 36) e che una violazione grave commessa da una delle parti attribuisce all'altra il diritto di denunciarlo e, in caso di urgenza, di riprendere immediatamente le ostilità (art. 40), mentre la violazione commessa da privati di propria iniziativa legittima soltanto la richiesta di punizione dei responsabili e, se del caso, di un indennizzo (art. 41).9 La distinzione tra condotta dello Stato e condotta individuale, già presente nel 1907, anticipa il problema dell'attribuzione che si esamina al § 5.
3. Il diritto applicabile alle mine antipersona: Ottawa e la CCW
Nel diritto internazionale coesistono due regimi pattizi. La Convenzione di Ottawa del 1997 stabilisce un divieto assoluto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona, senza eccezioni legate alla necessità militare o alla collocazione geografica.
La Convenzione su Certe Armi Convenzionali del 1980 (CCW), attraverso il Protocollo II Emendato del 1996, non vieta le mine antipersona, ma ne disciplina l'impiego mediante requisiti di rilevabilità, autodistruzione, marcatura e registrazione.
Il regime di Ottawa attraversa una fase senza precedenti. Prima del 2025 contava 164 Stati parte; tra il dicembre 2025 e l'inizio del 2026 Estonia, Lettonia e Lituania hanno completato il recesso, seguite da Finlandia e Polonia, riducendo il totale a 159 Stati parte (o 161 a seconda della decorrenza semestrale dei recessi ex art. 20), nel più ampio numero di uscite mai registrato da un trattato di disarmo umanitario.
La posizione della Penisola è segnata da un'asimmetria. Né la Repubblica di Corea, né la Repubblica Popolare Democratica di Corea, né gli Stati Uniti sono parti della Convenzione di Ottawa. Repubblica di Corea e Stati Uniti sono invece parti della CCW e del Protocollo II Emendato; la Corea del Nord non è parte della CCW in alcuna sua componente.
Nel diritto internazionale coesistono due regimi pattizi. Per Seul, dunque, il parametro convenzionale di riferimento è il Protocollo II Emendato della CCW, che prevede in sintesi: l'obbligo di rilevabilità delle mine antipersona, che devono contenere almeno 8 grammi di ferro in una massa coerente (Allegato Tecnico, par. 2); il divieto di impiegare mine antipersona prive di meccanismi di autodistruzione e autodisattivazione al di fuori di aree perimetrate, sorvegliate, segnalate e protette da recinzioni (art. 5), con standard tecnici che richiedono l'autodistruzione del 90% degli ordigni entro 30 giorni e l'inoffensività di almeno il 99,9% entro 120 giorni dalla posa (Allegato Tecnico, par. 3); l'obbligo di registrare la collocazione dei campi minati (art. 9) e di rimuoverli, senza ritardo, dopo la cessazione delle ostilità attive (art. 10). Quest'ultima disposizione merita attenzione specifica. Le ostilità attive in Corea sono cessate nel 1953, mentre il Protocollo II Emendato è entrato in vigore per la Repubblica di Corea soltanto il 9 novembre 2001 (a seguito dell'adesione depositata il 9 maggio 2001): la questione se e come l'obbligo di rimozione ex art. 10 operi rispetto a campi minati posati decenni prima, nel quadro di un armistizio mai tradotto in pace, costituisce uno dei punti dogmaticamente più interessanti del caso e non è stata oggetto di un chiarimento autorevole.
È proprio l'art. 5, del resto, a rendere compatibile con il Protocollo l'esistenza dei campi minati permanenti sudcoreani, purché perimetrati, segnalati e sorvegliati.
La Corea del Nord non è vincolata da questi requisiti tecnici, che hanno natura pattizia e non consuetudinaria: la posa di mine in legno (come le PMD-57) o in plastica non rilevabili non può essere qualificata come illecito convenzionale per uno Stato che non è parte della CCW. Restano applicabili le regole consuetudinarie individuate dallo Studio del CICR: l'obbligo di prestare particolare cura nel minimizzare gli effetti indiscriminate delle mine (Regola 81), di registrarne per quanto possibile la collocazione (Regola 82) e di rimuoverle o renderle innocue alla fine delle ostilità attive (Regola 83).
Un'ulteriore precisazione è necessaria sul piano della qualificazione giuridica.
Il principio di precauzione nell'attacco (Regola 15 dello Studio CICR e art. 57 del I Protocollo Addizionale del 1977) tutela la popolazione civile e i beni civili; i militari impegnati in un'operazione di bonifica e sminamento sono combattenti e non rientrano nel suo ambito di protezione soggettiva.
Il ferimento di militari sudcoreani da parte di una mina, di per sé, non integra una violazione del Diritto Internazionale Umanitario sotto il profilo delle precauzioni a tutela dei civili: l'illiceità della condotta, ove attribuibile alla Corea del Nord, discenderebbe in primo luogo dalla violazione dell'Accordo di Armistizio del 1953 (Art. I, parr. 6-7), non dal diritto umanitario in senso stretto. È una distinzione dogmatica che il discorso pubblico tende a sovrapporre e che il giurista deve invece mantenere ben ferma.
Sul piano della prassi degli Stati alleati, durante i negoziati della Conferenza di Oslo del 1997, gli Stati Uniti chiesero un'eccezione geografica esplicita per la Penisola coreana, sostenendo che le mine antipersona lungo la DMZ fossero indispensabili per rallentare un attacco a sorpresa da parte di forze convenzionali numericamente superiori.
La richiesta fu respinta dalla maggioranza degli Stati promotori, e la mancata adesione statunitense alla Convenzione di Ottawa discende in larga parte da quel rifiuto.
L'«eccezione coreana», dunque, non esiste nel testo della Convenzione: è una costante della prassi e della politica di difesa nazionale statunitense10.
Nel settembre 2014 l'amministrazione Obama annunciò una direttiva che vietava alle forze statunitensi l'impiego di mine antipersona al di fuori della Penisola coreana; nel gennaio 2020 l'amministrazione Trump revocò tale restrizione su scala globale con un memorandum del Dipartimento della Difesa; nel giugno 2022 l'amministrazione Biden ha ripristinato le restrizioni in linea con lo standard Obama, riaffermando l'eccezione difensiva per la Corea11.
La sopravvivenza dell'eccezione coreana attraverso quattro amministrazioni presidenziali consecutive con opzioni strategiche opposte dimostra come la rigidità del quadro di sicurezza della DMZ prescinda dai riassetti politici interni e risponda a una percezione strutturale della necessitas militaris.
4. Necessitas militaris e standard umanitari restrittivi
Il quadro delineato consente di porre la questione teorica centrale: può l'esigenza di deterrenza convenzionale di uno Stato esposto a una minaccia esistenziale convivere con l'evoluzione di standard umanitari tendenzialmente assoluti? Nel Diritto Internazionale Umanitario il rapporto tra necessitas militaris e humanitas non si configura come una gerarchia rigida, ma come un bilanciamento preventivo già operato in sede di codificazione dalle Parti Contraenti.
Il diritto delle armi ha seguito, in proposito, due direttrici concettuali fondamentali.
La prima, di tipo abolizionista, muove dal presupposto che talune categorie di armi siano intrinsecamente incompatibili con le esigenze della coscienza pubblica richiamate dalla clausola Martens, e ne vieta l'impiego a prescindere dalla loro utilità tattica o dalla collocazione geografica: è il modello di Ottawa (1997), poi ripreso dalla Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) del 2008.
Più che rifiutare la ponderazione della necessità militare, tale modello la considera già integralmente esaurita nel momento normativo astratto, ritenendo che i costi umanitari e le sofferenze superflue di lungo periodo prevalgano in ogni caso sul vantaggio militare concreto.
La seconda, di tipo regolamentare, è quella della CCW (1980): riconosce la legittimità dell'utilità militare di un'arma, a condizione che i suoi effetti indiscriminati siano mitigati mediante correttivi tecnici vincolanti (rilevabilità, autodistruzione, marcatura).
Il caso coreano, letto insieme ai recessi europei del 2025-2026, offre argomenti a chi sostiene l'esistenza di un effectiveness gap del modello abolizionista: gli Stati che si percepiscono esposti a una minaccia convenzionale diretta e imminente tendono a restare fuori dal trattato o a uscirne, preferendo la flessibilità del diritto consuetudinario o del modello regolamentare12.
L'argomento, tuttavia, non autorizza a concludere per la superiorità del modello della CCW. Anche la CCW dipende dalla partecipazione volontaria degli Stati, e l'incidente di Paju ne mostra il limite strutturale: la parte cui si attribuisce la minaccia maggiore, la Corea del Nord, non è vincolata né da Ottawa né dal Protocollo II Emendato13.
5. Fact-finding e attribuzione della responsabilità ex ARSIWA
Sul piano della responsabilità degli Stati per fatti illeciti, l'art. 2 del Progetto di articoli della Commissione del Diritto Internazionale (ARSIWA) richiede che la condotta, attiva od omissiva, sia attribuibile allo Stato e costituisca violazione di un suo obbligo internazionale14.
5.1. Quattro ipotesi ricostruttive
| Ipotesi | Inquadramento (ARSIWA) | Conseguenze giuridiche |
|---|---|---|
| 1. Posa recente da parte di forze nordcoreane | Condotta di organi dello Stato ex art. 4 | Violazione dell'Armistizio (Art. I, parr. 6-7; Art. II, par. 13); possibile rilievo ex art. 2, par. 4, Carta ONU, la cui configurabilità resta controversa |
| 2. Ordigno nordcoreano trascinato dalle piogge | Possibile omissione ex art. 2: mancato controllo e mancata segnalazione di ordigni collocati dallo Stato (cfr. Corfu Channel, 1949) | Responsabilità per omessa due diligence, subordinata alla prova della conoscenza o conoscibilità del rischio |
| 3. Forza maggiore | Causa di esclusione dell'illiceità ex art. 23 | Difficilmente invocabile: l'art. 23, par. 2, lett. a), la esclude quando lo Stato ha contribuito alla situazione, come nel caso in cui abbia esso stesso posato gli ordigni |
| 4. Ordigno sudcoreano o storico | Nessuna condotta attribuibile a Stato terzo | Assenza di illecito internazionale verso terzi; possibile rilievo degli obblighi di registrazione e rimozione (artt. 9-10 Prot. II Em.) e della responsabilità interna |
Allo stato delle indagini, entrambi gli elementi restano da accertare, e la fattispecie deve essere scomposta in ipotesi distinte. La seconda ipotesi richiama il principio affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso Corfu Channel, secondo cui ogni Stato ha l'obbligo di non consentire consapevolmente che il proprio territorio sia utilizzato per atti contrari ai diritti di altri Stati15. La trasposizione al caso coreano richiede cautela: la Corte fondò la responsabilità albanese sulla conoscenza (knowledge) della presenza delle mine, e un giudizio analogo presupporrebbe la prova che Pyongyang conoscesse, o dovesse conoscere, il rischio di trascinamento delle mine verso sud.
Il preavviso pubblico formulato dal JCS sudcoreano nel luglio 2026 potrebbe assumere rilievo proprio sotto questo profilo di preavviso e due diligence.
Quanto alla terza ipotesi, il commentario all'art. 23 chiarisce che la forza maggiore non opera quando la situazione è dovuta, anche solo in parte, alla condotta dello Stato che la invoca.
Qualora le indagini si orientassero verso la prima ipotesi, il nodo decisivo diverrebbe lo standard of proof. La giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia non ha elaborato una soglia unica, ma ha richiesto prove tanto più solide quanto più grave è l'addebito. In Corfu Channel la Corte ammise il ricorso a prove indiziarie, purché conducessero a una conclusione che non lasciasse spazio a ragionevoli dubbi; nel caso del Genocidio del 2007 richiese, per accuse di eccezionale gravità, prove pienamente conclusive.
Il precedente più pertinente è però Oil Platforms (2003), nel quale la Corte ritenne che gli Stati Uniti non avessero fornito prove sufficienti per attribuire all'Iran la mina che aveva danneggiato la fregata USS Samuel B. Roberts nel Golfo Persico.
Il caso mostra come, in materia di mine, l'attribuzione sia strutturalmente fragile: l'ordigno è per sua natura anonimo, collocato in assenza di testimoni e privo di un nesso temporale immediato con chi lo ha posato.
Nel contesto della DMZ, l'accertamento dovrà basarsi su riscontri tecnici oggettivi: l'analisi forense dei frammenti, già avviata; la tipologia dell'ordigno, tenendo conto che mine in cassetta di legno come quelle del 2015 (PMD-57) contengono una quantità minima di metallo e rendono meno significativo l'esame metallurgico; lo stato di conservazione dell'esplosivo e dell'involucro, utile a distinguere un ordigno storico da uno recente; le immagini di sorveglianza che avevano rilevato le modifiche del terreno. La circostanza che le detonazioni siano state due, in stretta prossimità, costituisce un elemento che gli inquirenti dovranno valutare per stabilire se si tratti di ordigni isolati o di una posa sistematica. Senza tali riscontri, un'attribuzione formale resterebbe giuridicamente esposta.
Il problema probatorio si intreccia con quello istituzionale.
L'Armistizio affidava la supervisione a due organi: la Commissione Militare d'Armistizio (MAC), composta da rappresentanti di entrambi gli schieramenti, e la Commissione di Supervisione delle Nazioni Neutrali (NNSC), con funzioni ispettive indipendenti. Nessuno dei due opera oggi nella forma originaria. La Corea del Nord ha cessato di riconoscere la MAC nei primi anni Novanta, contestando la legittimità dello stesso UNC, e la Cina se ne è ritirata nel 1994; la NNSC ha perso la propria composizione bilanciata quando Pyongyang ha estromesso i membri cecoslovacco e polacco, lasciando operativi soltanto Svezia e Svizzera.
Ne deriva che le indagini dello UNC — per quanto tecnicamente rigorose — restano accertamenti di una sola parte, privi di un contraddittorio e non opponibili alla controparte. Nel 2015 la conclusione di Seoul circa la responsabilità nordcoreana si contrappose a una smentita altrettanto unilaterale, e la vicenda fu gestita politicamente, con la ripresa delle trasmissioni propagandistiche via altoparlante lungo il confine, anziché risolta in una sede di accertamento indipendente.
La dichiarazione con cui, nel 2026, il JCS si è limitato a qualificare come ignota la causa dell'esplosione non è dunque un difetto di comunicazione, ma la rappresentazione più fedele di un sistema di verifica che esiste ancora negli atti istitutivi e non più nella prassi.
6. Considerazioni conclusive
Il recente incidente di Paju mette in luce la fondamentale distinzione tra legalità e legittimità della risposta statale. Sul piano della legalità, l'eventualità che la Repubblica di Corea adotti contromisure è rigorosamente subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli 49-54 del Progetto ARSIWA della Commissione del Diritto Internazionale; in particolare, l'articolo 50 vieta espressamente contromisure che comportino la minaccia o l'uso della forza o che violino obblighi umanitari inderogabili.
Restano, invece, impregiudicate le misure di ritorsione — atti inamichevoli, ma intrinsecamente leciti —, di cui la ripresa delle trasmissioni propagandistiche via altoparlante lungo il confine nel 2015 costituisce un chiaro precedente operativo.
Sul piano della legittimità, la posizione di Seul e dello United Nations Command (UNC) trae forza proprio dal rigido rispetto delle garanzie procedurali: una reazione militare unilaterale o sproporzionata a una provocazione non attribuita con certezza giuridica esporrebbe la Corea del Sud all'accusa di violare essa stessa l'Armistizio, dissipando il capitale di legittimità istituzionale accumulato nel tempo. Mantenere la risposta nei binari dell'accertamento tecnico, della protesta diplomatica e del rafforzamento difensivo consente così alla legalità procedurale di tradursi in legittimità sostanziale.
L'esplosione si rivela, in secondo luogo, un rilevante caso di studio sui limiti del Diritto Internazionale Umanitario nei teatri di crisi a bassa intensità. La qualificazione giuridica dell'evento richiede di mantenere ben ferma una distinzione spesso trascurata nel discorso pubblico: la condotta, se attribuibile a Pyongyang, integrerebbe primariamente una violazione dell'Accordo di Armistizio del 1953 (Articolo I, parr. 6-7) e soltanto in via residuale del DIU. Ciò sia perché il Protocollo II Emendato alla CCW del 1996 non vincola la Corea del Nord, sia perché le norme consuetudinarie sulle precauzioni nell'attacco (Regola 15 dello Studio CICR) sono modellate sulla tutela della popolazione civile e dei beni civili, laddove i militari impegnati in operazioni di bonifica e sminamento rivestono la qualifica di combattenti.
La vicenda, dunque, conferma che il dibattito teorico tra il modello abolizionista della Convenzione di Ottawa del 1997 e il modello regolamentare della CCW del 1980 non può essere risolto in astratto. La paralisi dell'universalità colpisce infatti entrambi i regimi: se la spinta abolizionista soffre dell'effectiveness gap evidenziato dai recessi degli Stati esposti a minacce convenzionali dirette, la struttura della CCW, pur offrendo un bilanciamento praticabile per i suoi firmatari, fallisce nel vincolare l'attore da cui promana il rischio principale nell'area d'ombra della DMZ.
Infine, l'attribuzione della responsabilità internazionale richiede un fact-finding probatoriamente inoppugnabile, vincolato agli elevati standards of proof fissati dalla Corte Internazionale di Giustizia nei casi Corfu Channel e Oil Platforms.
In un contesto istituzionale segnato dal sostanziale smantellamento della Commissione Militare d'Armistizio (MAC) e della Commissione di Supervisione delle Nazioni Neutrali (NNSC), le indagini condotte dallo UNC — per quanto rigorose — rimangono accertamenti di una sola parte, sprovvisti del contraddittorio e non opponibili alla controparte.
È proprio in questo scarto tra la capacità tecnica di svolgere l'accertamento e la mancanza di un'autorità terza capace di renderlo giuridicamente vincolante che risiede il vero, irrisolto vuoto normativo della Zona Demilitarizzata coreana.
Bibliografia e fonti
1. Trattati, Convenzioni e Strumenti Internazionali
Accordo di Armistizio Coreano (Korean War Armistice Agreement), Panmunjom, 27 luglio 1953.
Punti di disciplina: Articolo I (istituzione della Linea di Demarcazione Militare - MDL e della Zona Demilitarizzata - DMZ, §§ 1–10; divieto di atti ostili § 6; accesso e sconfinamento autorizzato § 7); Articolo II (obblighi di sgombero campi minati e demolizioni § 13a; istituzione della Commissione Militare d'Armistizio - MAC e della Commissione di Supervisione delle Nazioni Neutrali - NNSC §§ 19–50).
U.S. Department of State - Official Armistice Text | U.S. National Archives - Prologue Records
Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945.
Punti di disciplina: Articolo 2, paragrafo 4 (Divieto della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni internazionali) e Articolo 51 (Diritto naturale di legittima difesa ed attacco armato).
United Nations Treaty Series - UN Charter
Convenzione su Certe Armi Convenzionali (CCW), Ginevra, 10 ottobre 1980, e Protocollo II Emendato sull'impiego di mine, trappole e altri ordigni, 3 maggio 1996.
Punti di disciplina: Articolo 5 (regime dei campi minati permanenti, segnalati e protetti); Articoli 9–10 (obblighi di registrazione, cartografia e rimozione post-ostilità); Allegato Tecnico (standard di rilevabilità metallica min. 8g di ferro; meccanismi di autodistruzione/autodisattivazione a 120 giorni).
ICRC IHL Databases - CCW Amended Protocol II (1996)
Convenzione sul divieto dell'impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (Convenzione di Ottawa), Ottawa, 18 settembre 1997.
Punti di disciplina: Articoli 1–2 (divieto totale e assoluto di impiego e detenzione); Articolo 20 (condizioni di recesso e clausola speciale di sospensione dell'efficacia durante i conflitti armati).
UNODA Official Text - Ottawa Convention
Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati per Atti Illeciti Internazionali (ARSIWA), Commissione del Diritto Internazionale (CDI), Approvato dall'Assemblea Generale ONU, Ris. 56/83, 2001.
Punti di disciplina: Articolo 2 (elementi costitutivi dell'illecito internazionale); Articoli 4 e 8 (criteri di attribuzione della condotta allo Stato); Articolo 23 (limiti all'invocabilità della forza maggiore); Articoli 49–54 (regime, limiti e proporzionalità delle contromisure; divieto di rappresaglie ex Art. 50).
UN International Law Commission (ILC) - Draft Articles 2001
Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, L'Aja, 18 ottobre 1907.
Punti di disciplina: Sezione III (Delle ostilità), Capitolo V (Dell'armistizio), Articoli 36 (sospensione delle operazioni), 40 (violazione grave da parte dello Stato) e 41 (violazione ad opera di privati).
ICRC IHL Databases - Hague Regulations 1907
I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), 8 giugno 1977.
Punti di disciplina: Articolo 51 (protezione della popolazione civile) e Articolo 57 (precauzioni nell'attacco e protezione dei combattenti/genieri).
Convenzione sulle munizioni a grappolo (Cluster Munitions Convention - CCM), Dublino, 30 maggio 2008.
Official Convention on Cluster Munitions
2. Giurisprudenza Internazionale (Corte Internazionale di Giustizia)
Corte Internazionale di Giustizia (CIG / ICJ), Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, p. 4.
Principi affermati: Obbligo di due diligence dello Stato di non consentire l'uso nocivo del proprio territorio; ammissibilità delle prove indirette e presunzioni di fatto (knowledge).
ICJ Judgments - Corfu Channel (1949)
Corte Internazionale di Giustizia (CIG / ICJ), Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14.
Principi affermati: Soglia di gravità dell'armed attack (Art. 51 ONU) rispetto ai meri incidenti di frontiera (frontier incidents).
ICJ Judgments - Nicaragua (1986)
Corte Internazionale di Giustizia (CIG / ICJ), Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 161.
Principi affermati: Fragilità dello standard of proof per l'attribuzione diretta di attacchi mediante mine navali/terrestri anonime.
ICJ Judgments - Oil Platforms (2003)
Corte Internazionale di Giustizia (CIG / ICJ), Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43.
Principi affermati: Standard probatorio di prove "pienamente conclusive" per accuse di eccezionale gravità.
ICJ Judgments - Genocide Convention Case (2007)
3. Documenti Ufficiali e Rapporti di Organizzazioni Internazionali
United Nations Command (UNC), Fact Sheet: DMZ Armistice Enforcement & Recent DPRK Activity, Seul, 2026.
United Nations Command Military Armistice Commission (UNCMAC), Investigates Land Mine Detonation in Demilitarized Zone, Official Press Release, 10 agosto 2015.
UNCMAC Official Press Release (2015)
Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR / ICRC), Customary International Humanitarian Law Study (a cura di J.-M. Henckaerts e L. Doswald-Beck, Cambridge University Press).
Norme consuetudinarie citate: Regola 15 (Principio di precauzione nell'attacco); Regola 81 (Restrizioni sull'uso delle mine); Regola 82 (Registrazione e cartografia dei campi minati); Regola 83 (Rimozione e neutralizzazione post-ostilità).
ICRC Customary IHL Online Database
Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR / ICRC), Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 2016 (Common Article 2 - International Armed Conflicts).
ICRC Geneva Convention I Commentary (2016)
United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), Status of the Convention on Anti-Personnel Mines & Article 20 Notifications (2025–2026), New York / Ginevra.
UNODA Anti-Personnel Landmines Convention
United Nations Treaty Collection, Depositary Notification C.N.433.2001.TREATIES-2: Republic of Korea Accession to the CCW and Acceptance of Amended Protocol II, 9 maggio 2001 (entrata in vigore ufficiale: 9 novembre 2001).
UN Treaty Collection - ROK CCW Accession
4. Dottrina e Monografie Scientifiche
Schmitt, Michael N., Déjà Vu: International Landmine Law and the New U.S. Landmine Policy, Lieber Institute at West Point, 23 giugno 2022.
Dinstein, Yoram, War, Aggression and Self-Defence, 6ª ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2017 (in particolare pp. 160–168 sullo stato di guerra sospeso).
Dinstein, Yoram, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 3ª ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2016 (pp. 18–24 sul bilanciamento tra necessità e umanità).
Greenwood, Christopher, Historical Development and Legal Basis of International Humanitarian Law, in D. Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, Oxford University Press, Oxford.
U.S. Army Engineer School, Demining in the DMZ, Professional Engineer Bulletin, Fort Leonard Wood.
5. Atti Governativi e Politiche Nazionali di Difesa
U.S. Department of Defense & The White House, Fact Sheet: Changes to U.S. Anti-Personnel Landmine Policy (Linee guida 2014, revoca 2020, ripristino con "Korean Caveat" giugno 2022).
Republic of Korea Ministry of National Defense & Joint Chiefs of Staff (JCS), Press Briefing by Col. Jang Do-young on DMZ Clearance Operations and Landmine Drift Warnings, Seul, luglio–settembre 2026.
Delegazione della Repubblica di Corea alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione di Ottawa, Dichiarazione Ufficiale sulla Sicurezza della Penisola e sul Controllo delle Mine Antipersona, Ginevra, 2025.
6. Reportistica e Cronaca Operativa (Settembre 2026)
The Chosun Daily (22 settembre 2026), DMZ Landmine Explosion Injures Three South Korean Officers.
The Korea Times / Yonhap News Agency (22 settembre 2026), Land mine explodes in DMZ during military operation over suspected N. Korean minefield: JCS.
The Korea Times (23 settembre 2026), Defense minister visits soldiers injured in suspected DMZ land mine blast.
Al Jazeera / AP / Reuters (21 settembre 2026), Three South Korean military officers wounded in explosion near border.
Korean War Armistice Agreement (27 luglio 1953), Articolo I, §§ 1-4; United Nations Command Fact Sheet, DMZ Armistice Enforcement & Recent DPRK Activity, 2026.
Link:https://www.unc.mil/Resources/Fact-Sheets/Article/4524832/unc-fact-sheet-dmz-armistice-enforcement-recent-dprk-activity/ .↩︎
The Chosun Daily (22 settembre 2026), DMZ Landmine Explosion Injures Three South Korean Officers. Link:https://www.chosun.com/english/national-en/2026/09/22/VEP6K6KX4RD6TGQRQP5KQFBA3U/ .↩︎
The Korea Times / JCS (22 settembre 2026), Land mine explodes in DMZ during military operation over suspected N. Korean minefield: JCS.
Link:https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/defense/20260922/land-mine-explodes-at-dmz-during-military-operation-over-suspected-n-korean-minefield-jcs .↩︎
Yonhap News TV (22 settembre 2026), [News Focus] 'Landmine Explosion' in Western Front DMZ. 2 Military Officers Seriously Injured. Link: https://www.youtube.com/watch?v=vKZd4grsMqA .↩︎
The Korea Times / Yonhap (23 settembre 2026), Defense minister visits soldiers injured in suspected DMZ land mine blast.
Link: https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/20260923/defense-minister-visits-soldiers-injured-in-suspected-dmz-land-mine-blast.↩︎
U.S. National Archives / Department of State, Text of the Korean War Armistice Agreement (27 luglio 1953), Articolo I, §§ 1-4 (stabilimento della MDL e della DMZ di 155 miglia/248 km). Link: https://www.archives.gov/publications/prologue/2003/summer/korean-war-armistice
United Nations Command (UNC), History: 1951-1953 Armistice Negotiations & The Geneva Conference of 1954 (la natura militare dell'Armistizio e il mancato trattato di pace a Ginevra).
Link: https://www.unc.mil/History/1951-1953-Armistice-Negotiations/.↩︎
Carta delle Nazioni Unite (1945), Art. 2, par. 4 e Art. 51; CIG / ICJ (Corte Internazionale di Giustizia), Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, §§ 191-195 (sulla soglia di gravità dell'armed attack rispetto al mero incidente di frontiera).
Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, 18 ottobre 1907, artt. 36-41.↩︎
Lieber Institute at West Point (Michael N. Schmitt, 2022), Déjà Vu: International Landmine Law and the New U.S. Landmine Policy.
Link: https://lieber.westpoint.edu/deja-vu-international-landmine-law-new-us-landmine-policy/ .↩︎
.S. Department of Defense / The White House, Fact Sheet: Changes to U.S. Anti-Personnel Landmine Policy (2014, 2020, 2022).
Link:https://www.state.gov/key-topics-office-of-weapons-removal-and-abatement/anti-personnel-landmine-policy/ .↩︎
UNODA / ICBL, Reports on the Mine Ban Treaty Recessions in Europe (2025-2026), Geneva.
Link: https://www.icbl.org/.↩︎
UNODA Treaty Database, Status of High Contracting Parties to the CCW and its Amended Protocol II, New York. Link: https://treaties.un.org/.↩︎
Commissione del Diritto Internazionale (CDI), Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati per Atti Illeciti Internazionali (ARSIWA), Ris. AG ONU 56/83, 2001, Articolo 2 (Elementi dell'atto internazionalmente illecito di uno Stato).
Link: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf↩︎
Corte Internazionale di Giustizia (CIG / ICJ), Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, p. 4, p. 22 ("every State's obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other States").
Link: https://www.icj-cij.org/case/1 .↩︎
DYNAMES