Le città europee e italiane si trovano oggi ad affrontare una crisi climatica e strutturale che non può più essere gestita attraverso interventi d’emergenza o mere dichiarazioni d’intenti. I fenomeni meteorologici estremi si susseguono con frequenza e intensità crescenti: le estati sono sempre più segnate dal prolungarsi delle isole di calore urbane, mentre le stagioni piovose provocano repentini allagamenti dovuti all’eccessiva impermeabilizzazione dei suoli. Questa vulnerabilità diffusa colpisce in modo diretto la qualità della vita di milioni di cittadini e dipende in larga misura dalla presenza, dalla consistenza e dalla salute del patrimonio vegetale integrato nel tessuto edilizio. Nonostante la centralità formale assunta dal tema della sostenibilità nei dibattiti pubblici, la pratica urbanistica quotidiana mostra ancora una sensibile distanza tra gli obiettivi teorici e gli interventi reali.
In Italia e in Europa si moltiplicano i progetti dedicati alla rigenerazione urbana, al recupero dei quartieri degradati e alla riqualificazione delle ex aree industriali dismesse. Tuttavia, all’interno dei processi di trasformazione immobiliare, la presenza delle infrastrutture verdi continua ad essere considerata una variabile accessoria. Le piantumazioni e le superfici permeabili vengono spesso introdotte come ultimi elementi di rifinitura o ridimensionate nei momenti in cui occorre contenere i costi di cantiere o rispettare scadenze operative stringenti. Il risultato è la riduzione degli spazi vegetali a filari simbolici, la sostituzione del suolo naturale con pavimentazioni rigide e il sacrificio delle alberature a favore di aree di sosta, esacerbando i rischi idrogeologici e termici.
Su questo nodo critico si è espresso Fabrizio Canetto, Presidente Nazionale di Assoeuro (l’Associazione Italiana Europrogettisti - EU Project Manager), evidenziando come l’Unione europea abbia progressivamente strutturato un sistema normativo imponente. Strumenti come il Green Deal europeo, la direttiva sulle prestazioni energetiche nell’edilizia (nota come Case Green) e i regolamenti dedicati al ripristino ambientale delineano una strategia orientata alla salvaguardia degli ecosistemi. Tuttavia, affinché questo impianto teorico incida concretamente sui contesti urbani, emerge la necessità di introdurre un cambio di passo normativo e procedurale. Bisognerebbe rendere vincolante per legge l’adeguamento o la rivitalizzazione del verde in qualsiasi proposta di rigenerazione urbana. L’obiettivo della proposta è superare la visione del verde come elemento ornamentale o opzionale, elevandolo a requisito progettuale strutturale, verificabile e sanzionabile al pari dei parametri antisismici, energetici o di sicurezza idraulica. La base giuridica di riferimento per questo cambiamento trova fondamento nel Regolamento (UE) 2024/1991, la Nature Restoration Law (Legge sul ripristino della natura), entrata in vigore il 18 agosto 2024. Il provvedimento fissa obiettivi vincolanti per gli Stati membri, imponendo il ripristino di almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell’Unione entro il 2030, per poi estendere le misure a tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050.
Il verde come requisito progettuale strutturale, verificabile e sanzionabile al pari dei parametri antisismici, energetici o di sicurezza idraulica.
Per quanto riguarda gli ambienti urbani, l’articolo 8 stabilisce un principio rigido: entro il 31 dicembre 2030 non dovrà registrarsi alcuna perdita netta di spazi verdi urbani e di copertura arborea rispetto ai livelli del 2024. A partire dal gennaio 2031, la norma impone un’inversione di tendenza verso una crescita costante delle superfici vegetate fino al raggiungimento di livelli soddisfacenti per la resilienza ecologica dei territori. La portata della disposizione è rilevante per il contesto italiano dove, secondo le rilevazioni dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), gli ecosistemi urbani interessano oltre 2.700 Comuni e rappresentano quasi il 38% del territorio nazionale.
L'ordinamento italiano ha recepito le prescrizioni sovranazionali con il Decreto Legislativo 8 aprile 2026, n. 80, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2026 ed entrato in vigore il 31 maggio dello stesso anno. Il decreto assegna alle amministrazioni locali, Comuni, Città metropolitane e Province, la responsabilità dell’attuazione delle misure per gli ecosistemi urbani nell’ambito del Piano Nazionale di Ripristino della Natura, lasciando inalterate le funzioni di pianificazione urbanistica territoriale. Le disposizioni stabiliscono che gli interventi di tutela ed espansione del verde debbano coordinarsi con i Piani del Verde, le strategie di adattamento climatico, i programmi di rigenerazione e i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. Entro la scadenza di settembre 2026, gli enti competenti dovranno definire la governance operativa e gli indicatori prestazionali da trasmettere alla Commissione europea. Nonostante i passaggi normativi effettuati, l’effettiva incidenza dei vincoli sul settore edilizio rimane materia di dibattito. Il D.lgs. 80/2026 sancisce un principio generale di coordinamento, ma non introduce un obbligo procedurale puntuale che condizioni l’approvazione del singolo titolo abilitativo o dell’intervento privato a uno specifico incremento della dotazione vegetale dell’area. L’assenza di una norma cogenza immediata lascia margini di discrezionalità tecnica nelle fasi attuative comunali.
Tale impostazione ha sollevato posizioni contrastanti tra gli operatori economici e le categorie di settore. Nel corso delle consultazioni dello studio preliminare del Piano, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha evidenziato come l’introduzione di limiti e parametri ecosistemici rigidi possa determinare impatti significativi sulla pianificazione urbanistica locale e sugli equilibri economico-finanziari degli interventi di trasformazione immobiliare. Il percorso regolatorio e operativo dell’urbanistica ecologica si trova dunque ad affrontare il suo snodo decisivo. Gli obiettivi generali al 2030 e 2031 stabiliti dalla Nature Restoration Law sono definiti dal diritto europeo, mentre la ripartizione delle competenze amministrative è stata sancita dal decreto attuativo del 2026. Il confronto si sposta ora sulla redazione finale del Piano Nazionale di Ripristino e sull’adeguamento dei regolamenti edilizi e urbanistici locali. In questo contesto, come precisato da Fabrizio Canetto, la distinzione tra l’adozione di raccomandazioni d’indirizzo e l’introduzione di requisiti tecnici obbligatori determinerà se le città italiane si limiteranno ad arginare l’ulteriore consumo di suolo o se diventeranno capaci di ripristinare in modo misurabile il proprio capitale naturale.
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