Per decenni, le infrastrutture della Difesa sono state concepite come condizione necessaria ma non sufficiente della capacità militare: presupposto fisico, sfondo operativo, costo da gestire. Caserme, depositi, basi aeree, reti di trasmissione e impianti energetici erano parte di un patrimonio utile, certo, ma marginale rispetto alle dottrine di impiego, alle piattaforme d’arma e alle capacità di proiezione. Questa visione è oggi obsoleta. Lo schema di disegno di legge recante “Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale”, che dovrebbe approdare presto in Consiglio dei Ministri, introduce un cambiamento di paradigma che merita di essere letto con attenzione: le infrastrutture non sono più soltanto supporto, ma diventano esse stesse dominio operativo, bersaglio potenziale e fattore di tenuta strategica del sistema Paese.
Il contesto in cui si inserisce il provvedimento è quello di una transizione epocale nella concezione della sicurezza nazionale. L’aggressione russa all’Ucraina ha dimostrato, in modo inequivocabile, che i conflitti contemporanei si combattono su più domini simultaneamente: fisico, cibernetico, informativo, energetico. In questo quadro, le infrastrutture critiche, energetiche, digitali, logistiche, immobiliari, non sono più obiettivi collaterali ma bersagli primari, scelti con precisione per degradare la capacità di risposta dello Stato prima ancora che i sistemi d’arma entrino in azione. La resilienza di un Paese si misura, sempre di più, dalla capacità di mantenere operative le proprie infrastrutture essenziali sotto pressione.
Il patrimonio immobiliare e il nuovo ruolo di Difesa Servizi
Uno degli elementi più significativi del DDL è la ridefinizione delle competenze e delle capacità operative di Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Difesa cui è affidato il coordinamento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Forze Armate. L’articolo 14 del disegno di legge amplia in modo rilevante il perimetro di azione della società: viene prevista la possibilità di costituire società partecipate, emettere strumenti finanziari e fare più ampio ricorso a personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche. Non si tratta di una semplice revisione societaria. Significa dotare la Difesa di uno strumento più flessibile e reattivo per gestire, valorizzare e, se necessario, riconvertire un patrimonio immobiliare tra i più estesi d’Italia, con un valore strategico che va ben oltre la semplice funzione abitativa o logistica.
Le basi militari, gli aeroporti a doppio uso civile-militare, i siti di comunicazione e i depositi strategici sono, in tempo di crisi, nodi irrinunciabili della continuità operativa dello Stato. La loro protezione, manutenzione e adattabilità a scenari di emergenza non è una questione meramente tecnica: è una scelta di politica della sicurezza. Proprio in questa direzione vanno le disposizioni dell’articolo 9, che esclude gli alloggi di servizio militari dall’applicazione di alcune norme civilistiche e amplia gli interventi eseguibili nelle procedure di dismissione immobiliare. La flessibilità gestionale del patrimonio fisico della Difesa diventa così una leva di adattabilità strategica.
Non meno rilevante è la disciplina introdotta dall’articolo 8 in materia di valutazioni ambientali. Il provvedimento prevede che il Ministro della Difesa possa escludere, caso per caso, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale i progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale. Viene istituita una Commissione tecnica dedicata alle valutazioni ambientali per esigenze della difesa e della sicurezza energetica, con competenze anche sugli impianti da fonti rinnovabili nel demanio militare. Questa disposizione risponde a una esigenza reale: le procedure ordinarie di VIA si rivelano spesso incompatibili con i tempi dell’urgenza operativa, e la creazione di un canale dedicato consente di conciliare le esigenze di tutela ambientale con quelle di prontezza militare. La Difesa, in altri termini, smette di essere un soggetto passivo dei procedimenti amministrativi e diventa protagonista attiva nella gestione del proprio patrimonio infrastrutturale, anche sotto il profilo energetico.
Lo spazio cibernetico come infrastruttura critica della Difesa
Se il patrimonio immobiliare e energetico rappresenta la dimensione fisica delle infrastrutture della Difesa, è nella componente digitale che si concentra la più significativa innovazione normativa del DDL. L’articolo 7 introduce nel Codice dell’Ordinamento Militare la definizione di “spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa dello Stato”, comprensivo di infrastrutture digitali, dati, reti, sistemi cyber-fisici e relative interconnessioni utilizzati dalla Difesa, anche fuori dal territorio nazionale. È una definizione volutamente ampia, che riflette la consapevolezza che il confine tra infrastruttura fisica e digitale è ormai poroso: i sistemi cyber-fisici sono la regola nelle infrastrutture militari moderne, dove un impianto energetico, un sistema di comunicazione o una piattaforma d’arma non possono essere separati dalla rete di dati che li governa.
L’attribuzione al Capo di Stato Maggiore della Difesa del ruolo di autorità cyber nazionale per la Difesa è coerente con questa visione. Al vertice militare vengono assegnate la responsabilità della tutela dello spazio cibernetico, la pianificazione e conduzione delle operazioni cyber, la governance dei dati e il coordinamento del personale specialistico. Si tratta di una centralizzazione della catena di comando in un dominio che, per sua natura, è trasversale a tutti gli altri. Non esiste operazione militare moderna che non transiti attraverso reti, sistemi informatici e flussi di dati. Proteggere queste infrastrutture digitali non è una funzione di supporto alla Difesa, è la Difesa stessa, in una delle sue declinazioni più critiche.
Il DDL introduce inoltre il brevetto di “Specialista Cyber Militare” e una ferma obbligatoria di cinque anni per il personale brevettato, con incentivi economici significativi. È una risposta concreta al problema della competizione con il settore privato per i profili ad alta specializzazione. La Difesa ha bisogno di talenti digitali, e deve essere in grado di attirarli e trattenerli in un mercato del lavoro che li richiede con crescente urgenza. La scelta di strutturare percorsi formativi dedicati e di prevedere indennità specifiche per chi opera in unità cyber specialistiche testimonia una maturità di approccio. Le infrastrutture digitali militari non si difendono solamente con le tecnologie, ma soprattutto con le persone che sanno gestirle.
Procedure accelerate e tenuta strategica: il nodo delle infrastrutture critiche
Un tema trasversale all’intero provvedimento è quello della velocità decisionale in condizioni di rischio. Il DDL introduce semplificazioni nelle procedure di affidamento e nelle modifiche contrattuali per esigenze di difesa, favorendo lo sviluppo e l’acquisizione di capacità innovative (articolo 13). Si tratta di una risposta alla lentezza burocratica che spesso ha caratterizzato il ciclo di vita delle infrastrutture militari. Dalla progettazione all’approvazione ambientale, dall’affidamento contrattuale alla messa in opera, i tempi ordinari sono incompatibili con le esigenze di un contesto geopolitico in rapida evoluzione. La semplificazione procedurale non è dunque una scorciatoia, ma una condizione di efficacia operativa.
Un altro elemento di rilievo è la creazione del Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida, previsto dall’articolo 2. Il Centro, posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa, avrà il compito di pianificare, coordinare e dirigere attività addestrative ed esercitative finalizzate all’integrazione multidominio, alla sperimentazione di nuovi concetti operativi e al contrasto delle minacce ibride. La minaccia ibrida, per definizione, colpisce le infrastrutture critiche, come le reti energetiche, i sistemi di comunicazione e le catene logistiche. Disporre di una struttura interforze dedicata a prepararsi a questo tipo di attacchi significa riconoscere che la protezione delle infrastrutture è oggi una missione operativa a pieno titolo, non una funzione residuale.
Va inoltre segnalato il rinnovamento della base giuridica per i programmi di investimento della difesa e la cooperazione industriale con Stati esteri (articolo 10), nonché l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM), previsto dall’articolo 12, con una dotazione iniziale di dieci milioni di euro a decorrere dal 2027. Risorse destinate alla ricerca tecnologica e allo sviluppo sperimentale per la difesa. Questo rappresenta il segnale che l’innovazione infrastrutturale non si limita alle strutture fisiche, ma si estende alle piattaforme tecnologiche che governano e proteggono le infrastrutture stesse.
Letto nel suo insieme, lo schema di DDL sulla Difesa nazionale propone un cambiamento di visione che va oltre la somma delle sue parti. Le disposizioni in materia di patrimonio immobiliare, spazio cibernetico, valutazioni ambientali, semplificazioni procedurali e investimenti tecnologici convergono verso una tesi unica ovvero che le infrastrutture della Difesa sono diventate un dominio operativo a sé stante, con proprie logiche di protezione, governance e sviluppo. Non sono più il contenitore delle capacità militari, ma una delle capacità militari più decisive.
Questa evoluzione ha implicazioni che travalicano il perimetro strettamente militare. Le infrastrutture della Difesa si intersecano con reti energetiche nazionali, sistemi di comunicazione civili, asset immobiliari di rilevanza pubblica e filiere industriali strategiche. Rafforzarne la resilienza, accelerarne i processi decisionali e dotarle di strumenti giuridici adeguati significa rafforzare la tenuta dell’intero sistema Paese di fronte a scenari di crisi sempre più articolati. In un’epoca in cui la sicurezza nazionale non si misura soltanto sulla prontezza degli armamenti ma anche sulla capacità di mantenere operative le reti e i sistemi essenziali, il DDL sulla Difesa segna un passo nella giusta direzione. La sfida sarà trasformare l’impianto normativo in capacità reale: risorse adeguate, competenze specializzate, coordinamento interministeriale e cultura istituzionale all’altezza della complessità del momento.
Fonti essenziali
Schema di Disegno di Legge recante “Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale”.
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), e successive modificazioni.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni.
Legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica).
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